CTP
Il consulente tecnico di parte nelle cause di separazione e divorzio
Quando serve il CTP-Consulente Tecnico di Parte
Il CTP-Consulente Tecnico di Parte può essere richiesto dal cliente in questi casi:
Nelle cause di separazione o divorzio tra genitori, possono esserci dei problemi di comunicazione tra gli ex coniugi o compagni, tali da rendere difficile l’equità del Giudice nel capire come proteggere l’interesse del minore.
Così il Giudice può richiedere una Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) e le parti nominare il loro Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
Nel corso di una causa di separazione o divorzio, il giudice, per tutelare proteggere l’interesse del minore (che comprende la domiciliazione e le modalità di rapporto con ciascun genitore) può avvalersi di esperti.
Nel caso in cui venga disposta una perizia dal giudice, si ha un’operazione tecnica che si attua nel quadro di riferimento teorico della psicologia.
Quando c’ è un contrasto tra le parti il giudice nomina il CTU (consulente tecnico di Ufficio). L’ordinanza di nomina è emessa dal giudice e firmata dal cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario. L’ordinanza di nomina è il primo atto che avvia la perizia. Il suo compito è quello valutare, attraverso colloqui i membri della famiglia, quale sia la soluzione più serena e più adatta per i figli al fine di garantirne la serenità e il sano sviluppo psico-fisico.
Quando il giudice chiede a un esperto una consulente tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia ( CTP-Consulente Tecnico di Parte)
Il CTP-Conslente Tecnico di Parte non presta giuramento e concorda il loro compenso con la parte che ha affidato l’incarico.
Inoltre può presentare una relazione prima o dopo il deposito della relazione del CTU.
Il giudice è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all’operato del CTU.
La relazione del CTP-Consulente Tecnico di Parte consta di due elementi essenziali
Tecnica peritale
Relazioni ed il contesto in cui essa si colloca
La perizia di parte è l’insieme delle osservazioni effettuate al fine di rilevare le risorse parentali positive (affettive, morali e materiali) del proprio cliente.
Il CTP Consulente Tecnico di Parte deve ricondurre ed esplicitare i motivi, le cause, comportamenti o elementi che emergono dai dati processuali, dalla storia e dal colloquio con cliente e che possono condizionare in negativo la relazione con il figlio, al fine di fare emergere possibili presupposti positivi di cambiamento ponendo l’accento sull’attivazione di risorse del cliente.
Compiti del CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio
Nell’ambito di un procedimento giudiziario per separazione o divorzio la consulenza tecnica viene richiesta di solito, per decidere con quale dei due coniugi debba essere domiciliato il figlio, quali debbano essere le modalità di incontro di quest’ultimo con il genitore non domiciliato, quale debba essere il piano educativo previsto per il sano sviluppo psicofisico del minore e in che misura alla sua attuazione debbano partecipare i genitori.
Il CTU volendo fornire elementi per che assicurino e soddisfino gli interessi del minore, deve offrire una precisazione della condizione psicologica del figlio e delle sue relazioni all’interno del nucleo familiare.
Le figure professionali di CTU e CTP sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art.61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I- Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art.220/233).
Le Leggi sull’affidamento congiunto dei figli:
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. Articolo 2 affidamento del minore. Leggi il testo completo
AFFIDAMENTO CONGIUNTO
Legge 8 febbraio 2006, n.54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
Leggi il testo completo della legge